Quali sono le tipologie di attività ricettive?
Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all’accoglienza dei turisti. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione. L’attuale normativa regionale suddivide le strutture in:
Alberghiere: Alberghi (o Hotel)-Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence)
Extralberghiere: - Guest House o Affittacamere - Ostelli per la gioventù – Hostel o Ostelli - Case e Appartamenti per vacanze – Case Per Ferie – Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna- Rifugi montani – Rifugi escursionistici;
Altre forme di ospitalità
Aria Aperta: Campeggi – Villaggi Turistici – Aree di Sosta Temporanea.
Albergo diffuso
Dove reperire le informazioni sulle attività ricettive?
Tutte le informazioni possono essere reperite all'interno del sito della Regione Lazio nella sezione STRUTTURE RICETTIVE https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive
Cosa bisogna fare per avviare un'attività ricettiva?
Un’attività ricettiva turistica si avvia inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP o SUAR del Comune dove è ubicata la struttura attraverso la piattaforma https://www.impresainungiorno.gov.it/
Nella SCIA dovranno essere allegati il Modello di Autocertificazione di Classificazione e una serie di documenti a seconda delle tipologie ricettive che si intendono avviare.
Il Bed and Breakfast può essere gestito sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale?
Si, la normativa vigente consente sia la forma imprenditoriale che non imprenditoriale
È obbligatorio avere la residenza in un B&B?
Si, come disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale n.14 del 16 giugno 2017
Come si sceglie la denominazione di una nuova attività ricettiva?
La denominazione non può essere uguale o simile a quella di altre strutture già esistenti. La denominazione delle strutture deve essere completa della tipologia dell’attività (es. Casa Vacanza + nome, Guest House o Affittacamere + nome, ecc.).
Come si individua una classificazione?
La classificazione si individua in “stelle” per le strutture turistiche Alberghiere ed all’Aria Aperta e per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi in “categorie”. La classificazione viene dichiarata dal titolare o dall’impresa mediante un’autocertificazione di classificazione da allegare alla SCIA.
I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura ricettiva sono descritti negli Allegati dei requisiti funzionali e strutturali inseriti nei relativi Regolamenti Regionali.
I modelli di autocertificazione di classificazione dove possono essere reperibili?
I modelli di autocertificazione di classificazione possono essere reperibili nelle pagine delle diverse tipologie di strutture alla dicitura "Modulistica di classificazione"
Modelli strutture alberghiere https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-alberghiere
Modelli strutture extralberghiere https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere
Modelli strutture aria aperta https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-aria-aperta
Modello albergo diffuso https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-albergo-diffuso
Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione
Quali sono i riferimenti normativi a cui rifarsi se si vuole aprire un’attività ricettiva?
• Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii
E’ necessario trasmettere la tabella prezzi alla Regione Lazio per la vidimazione?
No, poiché con la Legge della Regione Lazio n.8/2013 art.13 cessa l’obbligo annuale della comunicazione dei prezzi da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive.
Il titolare e/o gestore della struttura ricettiva provvede per ciascun anno corrente, alla compilazione del modello della tabella prezzi, disponibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio – Argomenti Turismo - Strutture Ricettive - Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”, che, una volta compilato, indicando l’anno di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare alla clientela, deve essere esposto nella struttura, in modo ben visibile al pubblico (reception o vano comune). Non si devono praticare prezzi difformi da quelli esposti.
Il titolare e/o gestore dovrà compilare altresì il “cartellino Prezzi” (tranne per le case vacanze che devono esporre solo la tabella prezzi) ed esporlo all’interno di ciascuna camera da letto, indicando il prezzo effettivo della camera, non superando il prezzo massimo indicato nella tabella prezzi.
Per i Comuni che abbiano determinato una tassa/contributo di soggiorno, il titolare e/o gestore indicherà nella “Tabella Prezzi” il valore giornaliero della tassa/contributo di soggiorno, separatamente dal prezzo della camera. Ad oggi la tassa/contributo di soggiorno viene determinata dai seguenti comuni Fondi, Minturno, Sabaudia, Sperlonga, Terracina
Cos'è il Codice identificativo regionale (CISE) ?
E' il codice identificativo per le strutture ricettive Extra alberghiere e gli alloggi per uso turistico della Regione Lazio
Di seguito le modalità per richiederlo https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-03/TUR-strutture-ricettive-extralberghiere-codice-identificativo-regionale.pdf
Cosa è il modello Istat C59 e la schedina degli alloggiati?
Il titolare di una struttura ricettiva deve rispettare le seguenti disposizioni dettate dalla normativa vigente:
Invio telematico C59 (art. 28 della Legge Regione Lazio n. 13/2007, integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 17) Il titolare/gestore di una struttura ricettiva in possesso di Autorizzazione/Scia/Comunicazione di alloggio ad uso turistico (deve provvedere all’ invio telematico del modello Istat C 59 attraverso la registrazione nella sezione “Radar” del sito Visit Lazio o nel sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo - Argomenti Turismo - banner “Radar – Trasmissione C59”.
Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di sicurezza, ai sensi dell’Art.109 c.3 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i, il titolare/gestore ha l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Autorità della Polizia di Stato, i dati anagrafici delle persone alloggiate presso le strutture ricettive e presso gli alloggi per uso turistico , attraverso l’inoltro della schedina degli alloggiati, previa abilitazione da parte della P.S.Ulteriori informazioni sono disponibili al link: Polizia di Stato - Servizi Alloggiati.