FAQ sulle attività ricettive

Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all’accoglienza dei turisti. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione. L’attuale normativa regionale suddivide le strutture in:

Alberghiere: Alberghi (o Hotel)-Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence)

Extralberghiere: - Guest House o Affittacamere - Ostelli per la gioventù – Hostel o Ostelli - Case e Appartamenti per vacanze – Case Per Ferie – Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna- Rifugi montani – Rifugi escursionistici;

Altre forme di ospitalità

Aria Aperta: Campeggi – Villaggi Turistici – Aree di Sosta Temporanea.

Albergo diffuso


Tutte le informazioni possono essere reperite all'interno del sito della Regione Lazio nella sezione STRUTTURE RICETTIVE https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive


 Un’attività ricettiva turistica si avvia inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP o SUAR  del Comune dove è ubicata  la struttura  attraverso la piattaforma  https://www.impresainungiorno.gov.it/

Nella SCIA dovranno essere allegati il Modello di Autocertificazione di Classificazione e una serie di documenti a seconda delle tipologie ricettive che si intendono avviare.


Si, la normativa vigente consente sia la forma imprenditoriale che non imprenditoriale


Si, come disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale n.14 del 16 giugno 2017 


La denominazione non può essere uguale o simile a quella di altre strutture già esistenti. La denominazione delle strutture deve essere completa della tipologia dell’attività (es. Casa Vacanza + nome, Guest House o Affittacamere + nome, ecc.).


La classificazione si individua in “stelle” per le strutture turistiche Alberghiere ed all’Aria Aperta e per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi in “categorie”. La classificazione viene dichiarata dal titolare o dall’impresa mediante un’autocertificazione di classificazione da allegare alla SCIA.

I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura ricettiva sono descritti negli Allegati dei requisiti funzionali e strutturali inseriti nei relativi Regolamenti Regionali.


I modelli di autocertificazione di classificazione possono essere reperibili nelle pagine delle diverse tipologie di strutture alla dicitura "Modulistica di classificazione"

Modelli strutture alberghiere https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-alberghiere

Modelli strutture extralberghiere https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-extralberghiere

Modelli strutture aria aperta https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-aria-aperta

Modello albergo diffuso https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo/strutture-ricettive/strutture-ricettive-albergo-diffuso

Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione


Legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii 

• Regolamento della Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8 "Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” 

• Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14  "Modifiche al Regolamento Regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

• Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina delle strutture ricettive alberghiere”

• Regolamento della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 18  e ss.mm.ii. “Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”

Decreto Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”

• Decreto Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151  “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”

• Deliberazione della Giunta Regione Lazio 14 gennaio 2011, n. 3  “Linee guida sull’igiene dei prodotti alimentari”


No, poiché con la Legge della Regione Lazio n.8/2013 art.13 cessa l’obbligo annuale della comunicazione dei prezzi da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive.

 Il titolare e/o gestore della struttura ricettiva provvede per ciascun anno corrente, alla compilazione del modello della tabella prezzi, disponibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio – Argomenti Turismo - Strutture Ricettive - Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”, che, una volta compilato, indicando  l’anno  di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare alla clientela, deve essere esposto nella struttura, in modo ben  visibile al pubblico (reception o vano comune). Non si devono praticare prezzi difformi da quelli esposti.

Il titolare e/o gestore dovrà compilare altresì il “cartellino Prezzi” (tranne per le case vacanze che devono esporre solo la tabella prezzi) ed esporlo all’interno di ciascuna camera da letto, indicando il prezzo effettivo della camera, non superando il prezzo   massimo indicato nella tabella prezzi.

Per i Comuni che abbiano determinato una tassa/contributo di soggiorno, il titolare e/o gestore indicherà nella “Tabella Prezzi” il valore giornaliero della tassa/contributo di soggiorno, separatamente dal prezzo della camera. Ad oggi la tassa/contributo di soggiorno viene determinata dai seguenti comuni Fondi, Minturno, Sabaudia, Sperlonga, Terracina


E' il codice identificativo per le strutture ricettive Extra alberghiere e gli alloggi per uso turistico della Regione Lazio

Di seguito le modalità per richiederlo https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2021-03/TUR-strutture-ricettive-extralberghiere-codice-identificativo-regionale.pdf


Il titolare di una struttura ricettiva deve rispettare le seguenti disposizioni dettate dalla normativa vigente: